
Aggiornamento RSPP (40 ore)
Tutto quello che devi sapere
Aggiornamento RSPP
Percorso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione già in possesso della formazione richiesta per l'esercizio della funzione. L'aggiornamento è disciplinato dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni Rep. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Durata e periodicità
Il RSPP deve effettuare almeno 40 ore complessive di aggiornamento nel quinquennio. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B Comune e le ore possono essere distribuite nell'arco dei cinque anni.
A chi è rivolto
Il percorso è destinato ai RSPP che devono mantenere aggiornate le competenze necessarie alla funzione. Prima dell'iscrizione è opportuno verificare la data di conclusione del Modulo B Comune, l'eventuale formazione pregressa riconosciuta e le ore di aggiornamento già maturate nel quinquennio.
Contenuti
- evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza;
- valutazione e gestione dei rischi;
- innovazioni tecniche e organizzative;
- sistemi di gestione e modelli organizzativi;
- comunicazione, formazione e gestione delle relazioni;
- approfondimenti sui rischi e sui settori nei quali viene esercitata la funzione.
Aggiornamento effettivo, non ripetizione
L'Accordo stabilisce che l'aggiornamento debba essere un percorso di formazione continua e non una semplice riproposizione degli argomenti già trattati nel corso base. Le singole sessioni devono quindi affrontare cambiamenti normativi, tecnici, organizzativi o applicativi utili al mantenimento delle competenze del RSPP.
Modalità di svolgimento
La modalità effettiva viene indicata nella singola edizione e deve essere conforme alle modalità ammesse e ai relativi requisiti dell'Accordo. Quando si utilizzano strumenti a distanza devono essere garantiti identificazione del partecipante, tracciabilità, gestione didattica e verifiche previste dal progetto formativo.
Esercizio della funzione e aggiornamento
Trascorso il quinquennio, il RSPP deve poter dimostrare di avere svolto nel periodo antecedente almeno le ore minime di aggiornamento richieste per poter esercitare la funzione. L'Accordo prevede regole per il recupero dell'aggiornamento effettuato in ritardo entro i limiti previsti, senza azzerare automaticamente il credito della formazione abilitante, ma fino al completamento dell'aggiornamento la funzione non deve essere esercitata.
Frequenza, verifica e attestato
La partecipazione viene registrata e la documentazione delle attività svolte deve consentire di ricostruire il monte ore maturato. Le verifiche dell'apprendimento vengono documentate secondo il progetto formativo e la tipologia di attività. L'attestato riporta durata, modalità e gli altri dati previsti.
Convegni, seminari e crediti
L'Accordo consente in determinate condizioni di utilizzare convegni o seminari ai fini dell'aggiornamento, purché i contenuti siano coerenti e siano rispettati i requisiti applicabili. Non ogni evento o corso di sicurezza può essere conteggiato automaticamente. La documentazione deve quindi essere valutata prima di attribuire ore al quinquennio. Da verificare con il tecnico in caso di percorso misto o documentazione incompleta.
Prossime edizioni
Date, argomenti, durata delle singole sessioni, modalità e disponibilità sono indicati nelle specifiche edizioni. Prima dell'acquisto è opportuno verificare quante ore restano da completare nel quinquennio individuale.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008, art. 32; Accordo Stato-Regioni Rep. 59/CSR del 17 aprile 2025.